CLAUSOLA ORDINI

  1. Il fornitore garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente ordine saranno svolte in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto delle normative tutte applicabili (civile, penale, amministrativa etc., di fonte nazionale o internazionale), senza eccezione alcuna, quali, a titolo esemplificativo, il D. Lgs. 219/2006, il D. Lgs. 332/2000, il D. Lgs. 206/2005, la normativa sul diritto d’autore e a tutela della proprietà intellettuale e industriale e le previsioni del codice civile in materia di concorrenza sleale, come pure le disposizioni contenute nel Codice Deontologico di Farmindustria, nel Codice Etico di Assobiomedica, o simili, in quanto applicabili, oltre che dei principi di riferimento del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative internazionali anti-corruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito “Leggi”).
  2. Il fornitore garantisce altresì che i beni forniti e/o i servizi resi in esecuzione del presente ordine non violeranno alcun diritto d’autore e/o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
  3. Il fornitore dichiara di aver preso visione, di condividere e di rispettare i principi del Codice Etico e i Principi Generali  di Comportamento del Modello della Società (di seguito rispettivamente ”Codice Etico” e “Principi del Modello”) consultabili al seguente link Etica & Compliance
  4. Il fornitore assume l’obbligo di riconoscere ed accettare che la Società possa esercitare le verifiche ritenute più opportune al fine di monitorare la conformità alle disposizioni di cui alla presente clausola, anche mediante l’effettuazione di audit.
  5. Qualora siano accertate violazioni delle Leggi, del Codice Etico e/o dei Principi del Modello da parte del fornitore, la Società potrà irrogare le seguenti sanzioni:
    a) diffida al puntuale rispetto dei Principi del Modello e/o del Codice Etico. Tale diffida potrà prevedere l'applicazione, a totale carico del fornitore, di tutte le misure idonee a gestire e risolvere le violazioni riscontrate (c.d. “Remediation Plan”); 
    b) in caso di mancato o non corretto adempimento della diffida di cui al punto che precede, l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nella misura del 10% del corrispettivo, ovvero, a seconda della gravità della violazione, la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società; 
    c) la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
  6. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno patito dalla Società in caso di violazione, da parte del fornitore, delle norme, previsioni, disposizioni e principi di cui ai punti che precedono.
  7. Fermo restando quanto sopra, resta sin d’ora inteso che il fornitore terrà, in ogni caso, integralmente manlevata ed indenne la Società da eventuali obblighi, sanzioni, spese, conseguenze pregiudizievoli, rivendicazioni o pretese di terzi a qualunque titolo (incluse rivendicazioni o pretese ai sensi del diritto d’autore o della normativa in materia di proprietà intellettuale o industriale) che dovessero scaturire a carico di quest’ultima in seguito a comportamenti del fornitore in violazione delle disposizioni della presente clausola.

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